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Valle d'Aosta, è già operativa la nuova legge??

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Messaggio  Giorgio Mar Mag 06, 2008 12:43 pm

Ciao Zappetta, e tutti i lettori, mi domandavo se era già operativa la nuova legge che regolamente la ricerca di minerali in Valle d'Aosta e se, per caso, Brusson era inserita nelle località "off limits" previste da suddetta legge!

Giorgio
Ospite


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Messaggio  Roberto Mer Mag 07, 2008 9:26 am

Ciao Giorgio,
dovrebbe essere questo:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
XII LEGISLATURA
Disegno di legge regionale
n. 192
Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione.
presentato dalla Giunta regionale
l’11 dicembre 2007
Approvato nella seduta consiliare del 9 aprile 2008
(antimeridiana)
Atti consiliari Consiglio regionale della Valle d'Aosta
XII Legislatura
Disegno di legge regionale n. 192
2
DISEGNO DI LEGGE
---------------------
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di assicurare una migliore conservazione dei beni
ambientali e del proprio patrimonio naturalistico, la
Regione disciplina e tutela la ricerca e la raccolta dei
fossili e dei minerali da collezione.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
compatibilmente con le disposizioni del codice civile a
tutela della proprietà.
Art. 2
(Individuazione dei siti di particolare valore naturalistico e
ambientale e delle zone di divieto di raccolta)
1. La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale
competente in materia di cave e miniere, di seguito
denominata struttura competente, individua con propria
deliberazione:
a) i siti del patrimonio mineralogico che, anche in
considerazione dell’interesse pubblico connesso al
profilo scientifico e didattico del collezionismo,
risultano di particolare valore naturalistico e
ambientale;
b) le zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei
fossili e dei minerali da collezione, dettando le
prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle
altre zone.
2. I dipartimenti o gli istituti universitari e i musei
naturalistici di enti locali, anche su proposta di enti o
associazioni mineralogiche, geologiche o
paleontologiche, possono segnalare alla struttura
competente l’esistenza di giacimenti di rilevanza
scientifica che necessitano di ulteriori prescrizioni o
divieti, fornendo precise indicazioni con riferimento alla
raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.
3. In deroga ai divieti stabiliti ai sensi del comma 1, lettera
b), la Giunta regionale può autorizzare la ricerca e la
raccolta dei fossili, dei minerali da collezione e dei
minerali di particolare rilevanza scientifica da parte di
dipartimenti, istituti universitari e musei naturalistici,
dettando le prescrizioni relative alle attività di estrazione
Atti consiliari Consiglio regionale della Valle d'Aosta
XII Legislatura
Disegno di legge regionale n. 192
3
e di recupero del sito. Le relative spese sono a carico del
soggetto autorizzato.
Art. 3
(Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori)
1. La Regione istituisce presso la struttura competente un
registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di
fossili e di minerali da collezione.
2. Chiunque intenda svolgere le attività di cui al comma 1
nell’ambito della presente legge è tenuto a darne
comunicazione scritta al Presidente della Regione che,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia
apposito attestato di iscrizione.
3.
L’attestato di cui al comma 2 costituisce autorizzazione
allo svolgimento dell’attività di ricerca consentita entro i
limiti e con l’impiego dei mezzi di cui agli articoli 4 e 5,
mentre l’attività di raccolta rimane subordinata
all’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 6.
4. L' attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal
Presidente della Regione agli iscritti che per due volte
siano incorsi nelle sanzioni di cui all' articolo 14.
5. I criteri e le modalità per la tenuta da parte della struttura
competente del registro di cui al comma 1 sono stabiliti
dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 4
(Mezzi impiegati per la ricerca e la raccolta)
1. Per la ricerca e la raccolta dei campioni di fossili o di
minerali da collezione possono essere impiegate
esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti
in martelli e in mazze del peso massimo di tre
chilogrammi, scalpelli di lunghezza non superiore a
quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non
superiore ad un metro e sessanta centimetri.
2.
E’ vietato l’uso di materiale esplosivo, salva
autorizzazione da parte del dirigente della struttura
competente per motivi di particolare interesse di studio o
di documentazione.
3.
L’utilizzo di mezzi meccanici è consentito nel caso di
raccolta con metodologia da segnalare nella richiesta di
autorizzazione di cui all’articolo 6.
Atti consiliari Consiglio regionale della Valle d'Aosta
XII Legislatura
Disegno di legge regionale n. 192
4
Art. 5
(Limiti della ricerca)
1. Fermi restando i divieti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), nell’ambito dell’attività di ricerca sono
consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite
di esemplari per un peso complessivo non superiore a
dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso
di esemplare singolo è ammessa un’ulteriore tolleranza
di due chilogrammi.
Art. 6
(Autorizzazione)
1. Ove consentito e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo
2, comma 3, la raccolta dei fossili e dei minerali da
collezione è subordinata all’autorizzazione da parte del
Comune territorialmente competente. Il Comune, con il
supporto tecnico della struttura competente, provvede al
rilascio dell’autorizzazione in conformità alle
disposizioni di cui alla presente legge, dettando
prescrizioni tecniche di estrazione e di recupero
ambientale del sito che garantiscano l’equilibrio
idrogeologico dell’area, dello stato umifero, dell’int
egrità
dell’eventuale parte restante del giacimento, al fine di
evitare pregiudizi alla flora e alla fauna. Copia
dell’autorizzazione è inviata, per conoscenza, alla
struttura competente.
2. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura
competente, determina le modalità di effettuazione della
raccolta e gli adempimenti connessi, compresi quelli
intesi ad assicurare il Comune in merito alla corretta
effettuazione dei lavori ed al recupero ambientale.
3.
Qualora l’area ricada in zona soggetta a vincolo, il
Comune provvede a richiedere il necessario nulla osta
alle autorità preposte al vincolo.
Art. 7
(Limiti della raccolta)
1. Fermi restando i divieti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), nell’ambito dell’attività di raccolta sono
consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite
di esemplari per un peso complessivo non superiore a
dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso
di esemplare singolo è ammessa un’ulteriore tolleranza
di cinque chilogrammi.
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Art. 8
(Piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione)
1. La piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione
che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera
su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fino al limite di
due chilogrammi al giorno per persona, salvo il caso di
esemplare singolo di peso superiore.
2. La raccolta di quantitativi superiori a due chilogrammi è
soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui alla
presente legge.
Art. 9
(Ripristino)
1. La ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da
collezione non devono recare alterazioni permanenti
all'ambiente naturale.
2. E' fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di
procedere all'immediato ripristino de
l sito, con l’obbligo
della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro
opportuno rimodellamento adeguato alle particolari
caratteristiche originarie della zona.
Art. 10
(Divieto di commercializzazione)
1. I fossili ed i minerali da collezione raccolti nel territorio
regionale non possono essere oggetto di commercio,
salvo particolare autorizzazione, a fini didattici,
scientifici o culturali, a favore di enti pubblici o
associazioni rilasciata dalla Giunta regionale per
l'acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.
Art. 11
(Pezzi di particolare valore scientifico)
1. I titolari di autorizzazioni alla raccolta di fossili e di
minerali da collezione sono tenuti a segnalare alla
struttura competente i pezzi unici che presentano
particolare valore scientifico, reperiti durante la loro
attività.
Art. 12
(Polizia mineraria)
1. I lavori di sicurezza e di estrazione dei fossili e dei
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Disegno di legge regionale n. 192
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minerali da collezione sono soggetti alle disposizioni
sulla polizia mineraria di cui alla di cui alla legge
regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave,
delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente
e termali).
Art. 13
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge e sulle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione spetta al
Comune territorialmente competente, al personale
dipendente della struttura competente ai sensi
dell’articolo 76 della l.r. 5/2008, al Corpo forestale della
Valle d’Aosta e, nel caso di cui all’articolo 2, comma 3,
alla struttura competente.
Art. 14
(Sanzioni)
1. L’ente che rilascia l’autorizzazione irroga le sanzioni
amministrative consistenti nel pagamento di:
a) una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, nel
caso di ricerca di fossili e di minerali da collezione
non conforme alle disposizioni della presente legge;
b) una somma di denaro da euro 3.000 a euro 24.000,
nel caso di raccolta di fossili e di minerali da
collezione non conforme alle disposizioni della
presente legge;
c) una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000,
nel caso di violazione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione di cui all’articolo 6;
d) una somma di denaro da euro 10.000 a euro 30.000
nel caso d’impiego di esplosivi senza
l’autorizzazione ovvero in maniera non conforme
alle prescrizioni della stessa.
2.
L’ente che rilascia l’autorizzazione, oltre all’irrogazione
delle sanzioni di cui al comma 1 e fermo quanto disposto
dall’articolo 3, comma 4, può disporre la confisca dei
fossili e dei minerali da collezione estratti e
dell’attrezzatura non conforme a quanto previsto
dall’articolo 4 e la revoca dell’autorizzazione di cui
all’articolo 6.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati
dall’ente che ha accertato la violazione. Per la Regione,
l’irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della
Regione ed i relativi proventi sono introitati nello stato di
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Disegno di legge regionale n. 192
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previsione delle entrate del bilancio della Regione.
Art. 15
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 (Norme per la
disciplina dell’estrazione di minerali e fossili), è
abrogata.
2.
E’, inoltre, abrogato il comma 3 dell’articolo 24 della
legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41.

Roberto
Ospite


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Messaggio  andrea Mer Mag 07, 2008 9:46 pm

ma la licenza in per la ricerca in valle d'aosta è gratuita come in piemonte o si paga qualche contributo?

andrea
Ospite


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Valle d'Aosta, è già operativa la nuova legge?? Empty Legislazione Valle d'Aosta

Messaggio  Giovanni Mer Feb 03, 2010 8:46 am

Salve a tutti gli appassionati,scusate,non ho capito una cosa..per poter effettuare la ricerca e la raccolta in Valle d'Aosta bisogna sia essere iscritti all'albo regionale che avere il permesso del comune dove ci si reca (art. 6 della legge appena citata)?Grazie!

Giovanni
Ospite


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